Art. 23 · Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento

Art. 23

Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento

In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento 1.   Sono ammessi al finanziamento i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato. Sono ammessi al finanziamento per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’, paragrafo 5, soltanto i soggetti giuridici stabiliti nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto dall’autorità di gestione stessa. 2.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria partecipazione. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito in paesi terzi non associati a basso o medio reddito e, a titolo eccezionale, altri paesi terzi non associati è ammissibile al finanziamento in un’azione se: a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o b) la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione dell’azione. 3.   Le entità affiliate possono beneficiare del finanziamento di un’azione se sono stabilite in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione. 4.   La Commissione mette periodicamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio informazioni riguardanti l’importo dei contributi finanziari dell’Unione forniti ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati e non associati. Per quanto riguarda i paesi associati, tali informazioni comprendono anche il loro bilancio finanziario.
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