Art. 20 · Sicurezza

Art. 20

Sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Sicurezza 1.   Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative dell’Unione e nazionali. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione che utilizzano o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni è altresì necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l’Unione e il paese terzo in cui devono svolgersi le ricerche. 2.   Ove opportuno, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale. 3.   Ove opportuno, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento applica una procedura per l’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza. 4.   Ove opportuno, le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione. 5.   I soggetti giuridici partecipanti a un’azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate o generate nell’ambito dell’azione. Essi presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell’avvio delle attività in questione. 6.   Se degli esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza. 7.   Se del caso, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza. 8.   Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.
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