Art. 15
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse
In vigore dal 28 apr 2021
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, in conformità del principio di cui all’, paragrafo 7.
2. Il marchio di eccellenza è attribuito per gli inviti a presentare proposte specificati nel programma di lavoro. In conformità della pertinente disposizione del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e della pertinente disposizione del «regolamento sui piani strategici della PAC», il FESR, l’FSE+, il FEAMP e il FEASR possono sostenere:
a)
azioni cofinanziate selezionate nell’ambito del programma; e
b)
azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
i)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;
ii)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e
iii)
non sono state finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio.
3. I contributi finanziari nell’ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall’FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai partenariati europei ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, purché siano rispettate le pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.
4. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
5. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), primo comma, del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
6. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 5, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.
Storico versioni
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