Art. 13
Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa
In vigore dal 28 apr 2021
Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa
1. Fermo restando il disposto dell’, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094, le misure di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento sono attuate nell’ambito del programma mediante gli importi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dello stesso.
2. Gli importi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’, paragrafo 1, dello stesso. Tali importi supplementari sono assegnati esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le sue conseguenze economiche, sociali e nella società. È data priorità alle PMI innovative ed è prestata particolare attenzione alla loro integrazione nei progetti collaborativi nell’ambito del pilastro II.
3. La ripartizione indicativa dell’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 è la seguente:
a)
25 % per il polo tematico «Salute»;
b)
25 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»,
c)
25 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
d)
25 % per il CEI.
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