Art. 12 · Bilancio

Art. 12

Bilancio

In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT è la seguente: a) 23 546 000 000 EUR per il pilastro I «Scienza di eccellenza» nel periodo 2021-2027, di cui: i) 15 027 000 000 EUR per il CER; ii) 6 333 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie; iii) 2 186 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca; b) 47 428 000 000 EUR per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» nel periodo 2021-2027, di cui: i) 6 893 000 000 EUR per il polo tematico «Salute»; ii) 1 386 000 000 EUR per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»; iii) 1 303 000 000 EUR per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»; iv) 13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»; v) 13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»; vi) 8 952 000 000 EUR per il polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»; vii) 1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC; c) 11 937 000 000 EUR per il pilastro III «Europa innovativa» nel periodo 2021-2027, di cui: i) 8 752 000 000 EUR per il CEI; ii) 459 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione; iii) 2 726 000 000 EUR per l’EIT; d) 3 212 000 000 EUR per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» nel periodo 2021-2027, di cui: i) 2 842 000 000 EUR per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»; ii) 370 000 000 EUR per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I ». 3.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’ del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093, l’importo indicato al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e per l’EIT è maggiorato di una dotazione aggiuntiva di 3 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093. 4.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 3 è la seguente: a) 1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro I «Scienza di eccellenza», di cui: i) 857 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il CER; ii) 236 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le azioni Marie Skłodowska-Curie; iii) 193 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le infrastrutture di ricerca; b) 1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», di cui: i) 686 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»; ii) 257 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»; iii) 171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»; iv) 171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»; c) 270 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro III «Europa innovativa», di cui: i) 60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per gli ecosistemi europei dell’innovazione; ii) 210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per l’EIT; d) 159 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», di cui: i) 99 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»; ii) 60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I». 5.   Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell’ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non vi sono tali scostamenti per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto vii), e l’importo totale stabilito per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» di cui al paragrafo 2. 6.   L’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell’importo totale delle azioni indirette del programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e dell’EIT. Inoltre, l’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può coprire: a) nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma: i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione; b) le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma. 7.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 6 possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027. 8.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi. 9.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati precisati nella decisione di finanziamento e per un periodo limitato, le attività sostenute ai sensi del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021 anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
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