Art. 10 · Partenariati europei

Art. 10

Partenariati europei

In vigore dal 28 apr 2021
Partenariati europei 1.   Alcune parti del programma possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei assume una delle seguenti forme: a) partecipazione a partenariati europei istituiti sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’, punto 3), nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato europeo, i relativi impegni dell’Unione e degli altri partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i risultati da realizzare e le modalità di rendicontazione; tali partenariati includono attività di R&I complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati); b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di R&I, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, sulla base dell’impegno dei partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura e l’integrazione delle loro attività pertinenti mediante un’azione di cofinanziamento a titolo del programma (partenariati europei cofinanziati); c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di R&I intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle CCI dell’EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). I partenariati europei istituzionalizzati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati europei in conformità dell’articolo 185 o 187 TFUE attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione centrale di tutti i contributi finanziari, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante sono effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti giuridici stabiliti in tale Stato partecipante, salvo se sia diversamente convenuto da tutti gli Stati partecipanti. Le norme per i partenariati europei istituzionalizzati specificano, tra l’altro, gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura. 2.   I partenariati europei: a) sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui gli obiettivi del programma possano essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un partenariato europeo piuttosto che dall’Unione da sola e allorché comparati ad altre forme di sostegno nell’ambito del programma; una quota appropriata del bilancio del programma è assegnata alle azioni del programma attuate mediante partenariato europeo; la maggioranza del bilancio nell’ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei; b) rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza e apertura, e di conseguire un impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, un forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell’attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei e missioni; c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma. 3.   I partenariati europei a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati nei programmi di lavoro. 4.   Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale dei partenariati europei sono definiti nell’allegato III.
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