Art. 8 · Tipi di azione

Art. 8

Tipi di azione

In vigore dal 28 apr 2021
Tipi di azione Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività seguenti: a) la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, inclusa la comprensione dell'interazione tra i diversi ambiti del diritto; b) l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale come anche degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari degli Stati membri, inclusi lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia, e di rafforzare la fiducia reciproca; c) attività analitiche e di monitoraggio intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri, come le attività che includono la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; d) la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, inclusi il diritto sostanziale e procedurale, i diritti fondamentali, l'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, il linguaggio giuridico e il diritto comparato; e) lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, nel rispetto della vita privata e della protezione dei dati, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni; f) lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, i valori, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma; g) il sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza scopo di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di sostegno, nonché di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi, alle loro attività di consulenza e alle loro attività di sostegno, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; h) il miglioramento della conoscenza del programma e della diffusione, trasferibilità e trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche organizzando forum di discussione per i portatori di interessi.
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