Art. 7 · Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

Art. 7

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

In vigore dal 28 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione 1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta ad opera degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), dello stesso. 2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario. 3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.
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