Art. 5 · Bilancio

Art. 5

Bilancio

In vigore dal 28 apr 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 305 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può essere destinato all'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 3.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento possono essere considerati ammissibili dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 4.   Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma gli importi sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate nell'allegato I. 5.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite al programma, su richiesta dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui all'articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
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