Art. 2
Definizione
In vigore dal 28 apr 2021
Definizione
Ai fini del presente regolamento per «magistrati e operatori giudiziari» si intendono giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, così come qualsiasi altro operatore della giustizia associato alla magistratura.
Storico versioni
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