Art. 21 · Punti di contatto per il programma

Art. 21

Punti di contatto per il programma

In vigore dal 28 apr 2021
Punti di contatto per il programma Ogni Stato membro può istituire punti di contatto per il programma, che hanno il compito di fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma in relazione a tutti i suoi aspetti, ivi compresi la procedura di presentazione delle domande, la diffusione di informazioni di facile consultazione e i risultati del programma, la ricerca di partner, la formazione e le formalità. I punti di contatto per il programma espletano i rispettivi incarichi in maniera indipendente.
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