Art. 9 · Complementarità, conformità e coordinamento

Art. 9

Complementarità, conformità e coordinamento

In vigore dal 28 apr 2021
Complementarità, conformità e coordinamento 1.   Il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. 2.   Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni. 3.   Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato. 4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell’assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione. 5.   Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG non ricevano altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.
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