Art. 7 · Misure ammissibili

Art. 7

Misure ammissibili

In vigore dal 28 apr 2021
Misure ammissibili 1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto a facilitare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi. 2.   Data l’importanza delle competenze richieste nell’era industriale digitale e in un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la diffusione di tali competenze è considerata un elemento orizzontale per la progettazione di pacchetti coordinati. La necessità e il livello di formazione sono adattati alle qualifiche e alle competenze di ciascun beneficiario. Il pacchetto coordinato può comprendere: a) formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione; b) misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza. I costi delle misure di cui alla lettera b) del secondo comma non superano il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato. Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non superano i 22 000 EUR per beneficiario. Il pacchetto coordinato tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale. 3.   Le misure seguenti non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG: a) le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se tali misure non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione; b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale. 4.   Il pacchetto coordinato è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali, a seconda dei casi. 5.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione.
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