Art. 4
Criteri di intervento
In vigore dal 28 apr 2021
Criteri di intervento
1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo.
2. In caso di eventi di ristrutturazione significativi, è fornito un contributo finanziario del FEG qualora si verifichi una delle circostanze seguenti:
a)
la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell’attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;
b)
la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;
c)
la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.
3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo, debitamente giustificata dallo Stato membro richiedente, è considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. In tali casi, lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti.
4. In circostanze eccezionali, il paragrafo 3 si applica altresì ai mercati del lavoro diversi da quelli di dimensioni ridotte. In tali casi, l’importo cumulato dei contributi finanziari non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG.
5. Il FEG non è mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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