Art. 22 · Valutazione

Art. 22

Valutazione

In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione 1.   La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri: a) una valutazione intermedia, entro il 30 giugno 2025; e b) una valutazione retrospettiva, entro il 31 dicembre 2029. 2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono prese in considerazione per l’elaborazione di nuovi programmi nel settore dell’occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti. 3.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro. 4.   L’indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l’indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Le risposte all’indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni. 5.   Le indagini presso i beneficiari sono utilizzate per raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, sulla qualità dell’impiego trovato, quali i cambiamenti dell’orario di lavoro, il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale; a tempo determinato o a tempo indeterminato), il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all’impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro. Tali informazioni sono disaggregate per genere, fascia di età, livello di istruzione e livello di esperienza professionale. 6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tempi e le modalità di svolgimento dell’indagine presso i beneficiari e il modello da utilizzare. Tale atto di esecuzione à adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:691:oj#art-22