Art. 21 · Relazione biennale

Art. 21

Relazione biennale

In vigore dal 28 apr 2021
Relazione biennale 1.   Entro il 1o agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, i tempi di trattamento, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all’allegato II, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. La relazione comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte in quanto non ammissibili o il cui importo è stato ridotto a causa di stanziamenti insufficienti. 2.   La relazione è trasmessa per informazione anche alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:691:oj#art-21