Art. 21
Relazione biennale
In vigore dal 28 apr 2021
Relazione biennale
1. Entro il 1o agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, i tempi di trattamento, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all’allegato II, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. La relazione comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte in quanto non ammissibili o il cui importo è stato ridotto a causa di stanziamenti insufficienti.
2. La relazione è trasmessa per informazione anche alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
Storico versioni
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