Art. 20 · Relazione finale e chiusura

Art. 20

Relazione finale e chiusura

In vigore dal 28 apr 2021
Relazione finale e chiusura 1.   Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di attuazione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del pertinente contributo finanziario comprendente informazioni: a) sul tipo di misure e sui risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e con l’indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell’Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni; b) sui nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto coordinato nello Stato membro; c) sugli indicatori di cui all’allegato II, punti 1) e 2); d) sul fatto che l’impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di una microimpresa o di una PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell’Unione nei cinque anni precedenti; e e) su una dichiarazione giustificativa delle spese. 2.   Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG determinandone l’importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità dell’.
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