Art. 12 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 28 apr 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   Gli Stati membri rendono nota l’origine unionale dei fondi, ne garantiscono la visibilità e sottolineano il valore aggiunto dell’Unione dell’intervento diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico. Gli Stati membri usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, e migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027») unitamente alla semplice dichiarazione sui finanziamenti «cofinanziato dall’Unione europea». 2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande, esempi di misure ammissibili, un elenco periodicamente aggiornato di contatti negli Stati membri e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura di bilancio. 3.   La Commissione promuove l’ampia diffusione delle migliori prassi esistenti e realizza azioni di informazione e comunicazione allo scopo di sensibilizzare in merito al FEG i cittadini e i lavoratori dell’Unione, comprese le persone che hanno difficoltà di accesso alle informazioni. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione e affinché all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, allo scopo di pubblicizzare il FEG o in relazione alla rendicontazione sull’uso del bilancio dell’Unione. Tale obbligo non implica che uno Stato membro assuma costi aggiuntivi significativi né oneri amministrativi significativi. La licenza conferisce all’Unione i diritti di cui all’allegato I. 4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione previste dal presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, purché tali priorità si riferiscano agli obiettivi di cui all’.
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