Art. 10
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
In vigore dal 28 apr 2021
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto la parità tra uomini e donne quanto l’integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo dell’attuazione e siano promosse durante tutto il periodo dell’attuazione.
La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l’identità di genere, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale nelle varie tappe del periodo di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:691:oj#art-10