Art. 10 · Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Art. 10

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

In vigore dal 28 apr 2021
Parità tra uomini e donne e non discriminazione La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto la parità tra uomini e donne quanto l’integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo dell’attuazione e siano promosse durante tutto il periodo dell’attuazione. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l’identità di genere, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale nelle varie tappe del periodo di attuazione.
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