Art. 6
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 28 apr 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.
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