Art. 22 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 28 apr 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse finanziarie fornite mediante il presente programma nonché sulle azioni e i risultati dello stesso. 3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’. 4.   La Commissione (Eurostat) realizza azioni di informazione e comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento compresi risultati e azioni riguardanti lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:690:oj#art-22