Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresa una contemplata da meccanismi o piattaforme di finanziamento misto come definiti all’, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; 2) «statistiche europee»: le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009; 3) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, del diritto nazionale, o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 4) «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE; 5) «cluster e organizzazioni di reti di imprese»: strutture o gruppi organizzati di parti indipendenti sotto forma di organizzazioni che sostengono il miglioramento della collaborazione, della creazione di reti e dell’apprendimento di gruppi di imprese che sono concepiti per fornire o convogliare servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese, in particolare per le PMI, al fine di stimolare, tra l’altro, le attività di innovazione e internazionalizzazione, anche promuovendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze.
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