Art. 2 · Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

In vigore dal 26 apr 2021
Modifica del regolamento (UE) 2021/92 Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato: 1) l’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1o gennaio31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all’esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Gli Stati membri sfruttano le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell’Unione nel 2021 non superi la quota dell’Unione del livello massimo di TAC provvisori che l’Unione può stabilire nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Applicazione delle possibilità di pesca nelle acque groenlandesi Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IB, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, fino al 31 dicembre 2021.»; 3) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 2, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»; b) al paragrafo 3, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021». 4) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2, la formula introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1o aprile al 31 luglio, ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:»; b) al paragrafo 2, primo comma, lettera c), «1,43» è sostituito da «3,32»; c) al paragrafo 2, primo comma, lettera d), «0,35» è sostituito da "0,82»; d) al paragrafo 5, primo comma, lettera b), i termini «dal 1o al 31 marzo» sono sostituiti dai termini «dal 1o marzo al 31 luglio»; 5) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodi di divieto della pesca dei cicerelli La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2021.»; 6) all’articolo 60 la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»; 7) l’allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell’allegato del presente regolamento; 8) l’allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell’allegato del presente regolamento; 9) l’allegato IC è modificato conformemente alla parte D dell’allegato del presente regolamento; 10) l’allegato ID è modificato conformemente alla parte E dell’allegato del presente regolamento; 11) l’allegato IH è modificato conformemente alla parte F dell’allegato del presente regolamento; 12) il capo III dell’allegato II è modificato conformemente alla parte G dell’allegato del presente regolamento; 13) l’allegato VI è modificato conformemente alla parte H dell’allegato del presente regolamento.
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