Art. 7
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
In vigore dal 23 apr 2021
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
1. I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni conformemente al presente regolamento con i formati e la configurazione specificati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per lo scambio di dati, e conformemente alla definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e alle formule di convalida di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. Nel trasmettere le informazioni conformemente al presente regolamento, i soggetti segnalanti osservano quanto segue:
a)
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i dati numerici sono comunicati come segue:
i)
i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii)
i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
c)
gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dai soggetti segnalanti conformemente al presente regolamento sono corredate delle seguenti informazioni:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
LEI dell’ente segnalante;
e)
ambito del consolidamento.
Storico versioni
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