Art. 7 · Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni

Art. 7

Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni

In vigore dal 23 apr 2021
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni 1.   I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni conformemente al presente regolamento con i formati e la configurazione specificati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per lo scambio di dati, e conformemente alla definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e alle formule di convalida di cui all’allegato III del presente regolamento. 2.   Nel trasmettere le informazioni conformemente al presente regolamento, i soggetti segnalanti osservano quanto segue: a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i dati numerici sono comunicati come segue: i) i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI se disponibile. 3.   Le informazioni trasmesse dai soggetti segnalanti conformemente al presente regolamento sono corredate delle seguenti informazioni: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) LEI dell’ente segnalante; e) ambito del consolidamento.
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