Art. 6 · Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE

Art. 6

Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE

In vigore dal 23 apr 2021
Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE 1.   I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue: a) le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento; b) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento; c) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base consolidata con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.
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