Art. 2 · Date d’invio per le segnalazioni

Art. 2

Date d’invio per le segnalazioni

In vigore dal 23 apr 2021
Date d’invio per le segnalazioni 1.   I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione entro l’orario di chiusura delle attività delle seguenti date d’invio: a) per le segnalazioni trimestrali: il 19 maggio, il 18 agosto, il 18 novembre e il 18 febbraio, ad eccezione dei dati relativi alla data di riferimento del 30 giugno 2021, per i quali la data d’invio è al più tardi il 30 settembre 2021; b) per le segnalazioni semestrali: 18 agosto e 18 febbraio; c) per le segnalazioni annuali: 18 febbraio. 2.   Qualora la data d’invio coincida con un sabato, con una domenica o con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione destinataria delle informazioni di cui al paragrafo 1, tali informazioni sono trasmesse entro l’orario di chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo. 3.   I soggetti segnalanti possono trasmettere dati che non hanno ricevuto il parere di un revisore esterno («dati non sottoposti a revisione contabile»). Qualora i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo («dati sottoposti a revisione contabile») si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile trasmessi, i soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo i dati rivisti sottoposti a revisione contabile. 4.   I soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo ogni altra rettifica alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
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