Art. 17
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 23 apr 2021
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il titolo I si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.
Il titolo II si applica a decorrere dal 1o giugno 2021 per quanto riguarda l’informativa di cui all’articolo 437 bis e all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, e a decorrere dalla data di applicazione degli obblighi di informativa di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/879 per quanto riguarda l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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