Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 apr 2021
I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’ e che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di Progress Biotech bv a vantaggio di eventuali richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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