Art. 8
Servizio di identificazione di rete
In vigore dal 22 apr 2021
Servizio di identificazione di rete
1. Un servizio di identificazione di rete consente l’elaborazione continua dell’identificazione remota dell’UAS per tutta la durata del volo e fornisce in forma aggregata l’identificazione remota dell’UAS agli utenti autorizzati di cui al paragrafo 4.
2. Il servizio di identificazione di rete consente agli utenti autorizzati di ricevere messaggi con i seguenti contenuti:
a)
il numero di immatricolazione dell’operatore UAS;
b)
il numero di serie unico dell’aeromobile senza equipaggio o, se l’aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;
c)
la posizione geografica dell’UAS, la sua altitudine sopra il livello medio del mare e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
d)
la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e la velocità al suolo dell’UAS;
e)
la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;
f)
lo stato di emergenza dell’UAS;
g)
l’orario in cui sono stati generati i messaggi.
3. Le informazioni fornite dai servizi di identificazione di rete sono aggiornate a una frequenza stabilita dall’autorità competente.
4. Gli utenti autorizzati sono:
a)
la popolazione in generale per quanto riguarda le informazioni ritenute pubbliche conformemente alle norme nazionali e dell’Unione applicabili;
b)
altri fornitori di servizi U-space al fine di garantire la sicurezza delle operazioni nello spazio aereo U-space;
c)
i fornitori di servizi di traffico aereo interessati;
d)
se designato, il fornitore unico di servizi comuni di informazione;
e)
le autorità competenti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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