Art. 5 · Servizi comuni di informazione

Art. 5

Servizi comuni di informazione

In vigore dal 22 apr 2021
Servizi comuni di informazione 1.   Gli Stati membri rendono disponibili i dati seguenti nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space: a) i limiti orizzontali e verticali dello spazio aereo U-space; b) i requisiti determinati a norma dell’, paragrafo 4; c) un elenco di fornitori di servizi U-space certificati che erogano servizi U-space nello spazio aereo U-space, contenente le informazioni seguenti: i) dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space; ii) servizi U-space forniti; iii) eventuali limiti alla certificazione; d) qualsiasi spazio aereo U-space adiacente; e) le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space rese pubbliche dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; f) le restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo definite dalle autorità competenti, che limitano in via permanente o temporanea il volume dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space in cui possono essere effettuate operazioni UAS. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i dati operativi pertinenti di cui al punto ATS.OR.127 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al pari dei dati risultanti dalla riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del medesimo regolamento, siano resi disponibili nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space. 3.   I fornitori di servizi U-space rendono disponibili i termini e le condizioni dei loro servizi nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space in cui erogano i propri servizi. 4.   I fornitori di servizi comuni di informazione provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3: a) siano rese disponibili in conformità all’allegato II; b) soddisfino i necessari requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti nell’allegato III. 5.   L’accesso ai servizi comuni di informazione è concesso alle autorità competenti, ai fornitori di servizi di traffico aereo, ai fornitori di servizi U-space e a operatori UAS su base non discriminatoria, con gli stessi livelli di qualità, latenza e protezione dei dati. 6.   Gli Stati membri possono designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione che eroghi tali servizi su base esclusiva in tutti gli spazi aerei U-space di loro responsabilità o in alcuni di essi. In tal caso, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono messe a disposizione del fornitore unico di servizi comuni di informazione che poi le fornisce in conformità al paragrafo 5. 7.   Tale fornitore unico di servizi comuni di informazione soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 ed è certificato in conformità al capo V del presente regolamento. 8.   Uno Stato membro che designa un fornitore unico di servizi comuni di informazione comunica senza indugio all’Agenzia e agli altri Stati membri qualsiasi decisione relativa al certificato del fornitore unico di servizi comuni di informazione. L’Agenzia include nel repertorio di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 informazioni in merito a tutte le decisioni notificate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo.
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