Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, al regolamento delegato (UE) 2019/945 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space; 2) «servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS; 3) «valutazione dei rischi dello spazio aereo»: una valutazione dei rischi operativi e di sicurezza, anche in termini di security, che tiene in considerazione i livelli di prestazioni di sicurezza richiesti, quali definiti nel piano europeo per la sicurezza aerea e nel programma nazionale di sicurezza di cui agli del regolamento (UE) 2018/1139, il tipo, la complessità e la densità del traffico, il luogo, le altitudini o altezze e la classificazione dello spazio aereo; 4) «servizio comune di informazione»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio; 5) «centro di attività principale»: la sede principale o legale di un fornitore di servizi U-space o di servizi comuni di informazione nello Stato membro in cui sono esercitati il controllo operativo e le principali funzioni finanziarie del fornitore del servizio; 6) «riconfigurazione dinamica dello spazio aereo»: la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l’adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.
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