Art. 18 · Compiti delle autorità competenti

Art. 18

Compiti delle autorità competenti

In vigore dal 22 apr 2021
Compiti delle autorità competenti Le autorità competenti designate hanno i seguenti compiti: a) istituire, mantenere e rendere disponibile un sistema di registrazione per i fornitori di servizi U-space e per i fornitori unici di servizi comuni di informazione titolari di certificato; b) determinare quali dati sul traffico, sia in tempo reale sia registrati, devono essere resi disponibili dai fornitori di servizi U-space, dai fornitori unici di servizi comuni di informazione e dai fornitori di servizi di traffico aereo alle persone fisiche e giuridiche autorizzate, nonché la frequenza richiesta e il livello di qualità dei dati, nel rispetto dei regolamenti in materia di protezione dei dati personali; c) determinare il livello di accesso alle informazioni per i diversi utenti delle informazioni comuni e garantire che siano rese disponibili conformemente all’allegato II; d) garantire che gli scambi di dati tra i fornitori di servizi di traffico aereo e fornitori di servizi U-space siano eseguiti conformemente all’allegato V; e) definire le modalità tramite cui le persone fisiche e giuridiche possono richiedere un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione conformemente al capo V; f) istituire un meccanismo inteso a coordinare con altre autorità e entità, anche a livello locale, la designazione dello spazio aereo U-space, l’istituzione di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all’interno di tale spazio aereo U-space e la determinazione dei servizi U-space che devono essere forniti nello spazio aereo U-space; g) istituire un programma di certificazione e di sorveglianza continua basata sui rischi, comprendente il monitoraggio delle prestazioni operative e finanziarie, commisurato al rischio associato ai servizi erogati dai fornitori di servizi U-space e dai fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza; h) richiedere ai fornitori del servizio comune di informazione e ai fornitori di servizi U-space di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per garantire che la fornitura di servizi U-space contribuisca alla sicurezza delle operazioni degli aeromobili; i) eseguire audit, valutazioni, indagini e ispezioni dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione, secondo quanto stabilito nel programma di sorveglianza; j) tenere conto dei livelli richiesti di prestazioni di sicurezza nella definizione dei requisiti per ogni spazio aereo U-space soggetto a una valutazione dei rischi dello spazio aereo di cui all’, paragrafo 1; k) monitorare e valutare periodicamente i livelli di prestazioni di sicurezza e utilizzare i risultati del monitoraggio di tali prestazioni, in particolare nell’ambito della sorveglianza basata sui rischi.
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