Art. 18
Compiti delle autorità competenti
In vigore dal 22 apr 2021
Compiti delle autorità competenti
Le autorità competenti designate hanno i seguenti compiti:
a)
istituire, mantenere e rendere disponibile un sistema di registrazione per i fornitori di servizi U-space e per i fornitori unici di servizi comuni di informazione titolari di certificato;
b)
determinare quali dati sul traffico, sia in tempo reale sia registrati, devono essere resi disponibili dai fornitori di servizi U-space, dai fornitori unici di servizi comuni di informazione e dai fornitori di servizi di traffico aereo alle persone fisiche e giuridiche autorizzate, nonché la frequenza richiesta e il livello di qualità dei dati, nel rispetto dei regolamenti in materia di protezione dei dati personali;
c)
determinare il livello di accesso alle informazioni per i diversi utenti delle informazioni comuni e garantire che siano rese disponibili conformemente all’allegato II;
d)
garantire che gli scambi di dati tra i fornitori di servizi di traffico aereo e fornitori di servizi U-space siano eseguiti conformemente all’allegato V;
e)
definire le modalità tramite cui le persone fisiche e giuridiche possono richiedere un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione conformemente al capo V;
f)
istituire un meccanismo inteso a coordinare con altre autorità e entità, anche a livello locale, la designazione dello spazio aereo U-space, l’istituzione di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all’interno di tale spazio aereo U-space e la determinazione dei servizi U-space che devono essere forniti nello spazio aereo U-space;
g)
istituire un programma di certificazione e di sorveglianza continua basata sui rischi, comprendente il monitoraggio delle prestazioni operative e finanziarie, commisurato al rischio associato ai servizi erogati dai fornitori di servizi U-space e dai fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza;
h)
richiedere ai fornitori del servizio comune di informazione e ai fornitori di servizi U-space di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per garantire che la fornitura di servizi U-space contribuisca alla sicurezza delle operazioni degli aeromobili;
i)
eseguire audit, valutazioni, indagini e ispezioni dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione, secondo quanto stabilito nel programma di sorveglianza;
j)
tenere conto dei livelli richiesti di prestazioni di sicurezza nella definizione dei requisiti per ogni spazio aereo U-space soggetto a una valutazione dei rischi dello spazio aereo di cui all’, paragrafo 1;
k)
monitorare e valutare periodicamente i livelli di prestazioni di sicurezza e utilizzare i risultati del monitoraggio di tali prestazioni, in particolare nell’ambito della sorveglianza basata sui rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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