Art. 17 · Capacità delle autorità competenti

Art. 17

Capacità delle autorità competenti

In vigore dal 22 apr 2021
Capacità delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti dispongono della capacità e della competenza sotto l’aspetto tecnico e operativo per ottemperare ai loro obblighi di cui all’. A tal fine le autorità competenti: a) dispongono di procedure debitamente documentate e di risorse adeguate; b) impiegano personale dotato di sufficienti conoscenze, integrità professionale, nonché esperienza e formazione, per svolgere i compiti a esso assegnati; c) adottano tutte le misure necessarie per contribuire alla sicurezza, anche in termini di security, e all’efficienza delle operazioni UAS nello spazio U-space di loro responsabilità. 2.   Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare o di avviare tutte le misure di esecuzione necessarie per garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:664:oj#art-17