Art. 17
Capacità delle autorità competenti
In vigore dal 22 apr 2021
Capacità delle autorità competenti
1. Le autorità competenti dispongono della capacità e della competenza sotto l’aspetto tecnico e operativo per ottemperare ai loro obblighi di cui all’. A tal fine le autorità competenti:
a)
dispongono di procedure debitamente documentate e di risorse adeguate;
b)
impiegano personale dotato di sufficienti conoscenze, integrità professionale, nonché esperienza e formazione, per svolgere i compiti a esso assegnati;
c)
adottano tutte le misure necessarie per contribuire alla sicurezza, anche in termini di security, e all’efficienza delle operazioni UAS nello spazio U-space di loro responsabilità.
2. Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare o di avviare tutte le misure di esecuzione necessarie per garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza.
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