Art. 16
Validità del certificato
In vigore dal 22 apr 2021
Validità del certificato
1. Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione resta valido fintanto che il titolare rispetta i requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento.
2. Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione cessa di essere valido nei seguenti casi:
a)
se il titolare non ha avviato l’attività entro 6 mesi dal rilascio del certificato;
b)
se il titolare ha cessato l’attività per più di 12 mesi consecutivi.
3. L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, valuta le prestazioni operative e finanziarie di un fornitore di servizi U-space o di un fornitore unico di servizi comuni di informazione che opera sotto la sua responsabilità.
4. Sulla base dell’esito della valutazione di cui al paragrafo 3, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può imporre condizioni particolari al titolare del certificato, modificare, sospendere, limitare o revocare il certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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