Art. 16 · Validità del certificato

Art. 16

Validità del certificato

In vigore dal 22 apr 2021
Validità del certificato 1.   Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione resta valido fintanto che il titolare rispetta i requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento. 2.   Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione cessa di essere valido nei seguenti casi: a) se il titolare non ha avviato l’attività entro 6 mesi dal rilascio del certificato; b) se il titolare ha cessato l’attività per più di 12 mesi consecutivi. 3.   L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, valuta le prestazioni operative e finanziarie di un fornitore di servizi U-space o di un fornitore unico di servizi comuni di informazione che opera sotto la sua responsabilità. 4.   Sulla base dell’esito della valutazione di cui al paragrafo 3, l’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può imporre condizioni particolari al titolare del certificato, modificare, sospendere, limitare o revocare il certificato.
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