Art. 11
Servizio di informazioni di traffico
In vigore dal 22 apr 2021
Servizio di informazioni di traffico
1. Un servizio di informazioni di traffico fornito all’operatore UAS contiene informazioni su qualsiasi ulteriore traffico aereo visibile che può trovarsi in prossimità della posizione o della rotta prevista del volo UAS.
2. Il servizio di informazioni di traffico comprende le informazioni su aeromobili con equipaggio e traffico UAS condivise da altri fornitori di servizi U-space e dai pertinenti enti di servizi di traffico aereo.
3. Il servizio di informazioni di traffico fornisce informazioni su altro traffico aereo conosciuto e:
a)
include la posizione, l’ora della segnalazione, nonché la velocità, la rotta o la direzione e lo stato di emergenza dell’aeromobile, se conosciuti;
b)
è aggiornato con la frequenza stabilita dall’autorità competente.
4. Al ricevimento dei servizi di informazioni di traffico dal fornitore di servizi U-space, gli operatori UAS adottano misure adeguate per evitare qualsiasi rischio di collisione.
Storico versioni
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