Art. 1
In vigore dal 16 apr 2021
L’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/128 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente articolo, per «residui» si intendono i residui di antiparassitari di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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