Art. 2 · Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero

Art. 2

Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero

In vigore dal 15 apr 2021
Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero 1.   Per gli enti ai quali, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 3, dell’articolo 45 septies, paragrafo 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione rinunciano ad applicare il MREL, queste ultime trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0100 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento. 2.   Per gli enti per i quali l’importo di ricapitalizzazione fissato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è pari a zero e per i quali non sono effettuati adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite a norma del medesimo paragrafo, le autorità di risoluzione trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0080 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:622:oj#art-2