Art. 1
Informazioni da trasmettere all’ABE
In vigore dal 15 apr 2021
Informazioni da trasmettere all’ABE
Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all’ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento relative alla determinazione del MREL conformemente agli articoli da 45 a 45 nonies e all’articolo 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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