Art. 2
Infezione da Brucella abortus , B. melitensis e B. suis
In vigore dal 15 apr 2021
Infezione da
Brucella abortus
,
B. melitensis
e
B. suis
1. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di bovini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 1.
2. Gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini sono elencati nell’allegato I, parte I, capitolo 2.
3. Gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis sono elencati nell’allegato I, parte II.
Storico versioni
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