Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

In vigore dal 14 apr 2021
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Certificato ufficiale 1.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»). 2.   Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni: a) il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine; b) il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1; c) il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale; d) se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato; e) il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni: i) un unico foglio; ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita; f) se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale; g) il certificato ufficiale è presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali; h) il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia; i) il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione; j) il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata. 4.   La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato. 5.   Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1). 6.   Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema. 7.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*2). 8.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;" 2. gli allegati I, II, II bis e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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