Art. 3 · Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato

Art. 3

Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato

In vigore dal 13 apr 2021
Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato Gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, i prodotti composti e il fieno e la paglia elencati nell’allegato del presente regolamento sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
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