Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 apr 2021
Gli Stati membri (*1) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I. Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.
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