Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 apr 2021
La protezione del nome «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) è subordinata al periodo transitorio di dieci anni concesso da Cipro con decisione n. 326/2014 del ministero dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell’ambiente della Repubblica di Cipro, del 9 luglio 2014, agli operatori stabiliti nella zona geografica che rispondono alle condizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
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