Art. 2
In vigore dal 9 apr 2021
1. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto nell’, paragrafo 1:
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laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;
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prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell’industria automobilistica;
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prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.
2. Il prodotto descritto nell’, paragrafo 1, si intende esente dal dazio antidumping provvisorio se è importato per l’utilizzo nella fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio e se risulta conforme alle caratteristiche tecniche seguenti:
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rotoli di alluminio stirati
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rotoli laminati a caldo
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larghezze: da 800 mm fino a 2 050 mm
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spessori: da 0,20 mm fino a 1,5 mm
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tolleranza sullo spessore:
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+/- 0,01 mm su uno spessore da 0,20 mm a 0,50 mm
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+/- ½ norma per spessori da 0,51 mm a 1,50 mm
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tolleranza sulla larghezza: +1,50/-0,00 mm
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leghe: 5005, 3005, 3105
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tempra: h14, h16, h24, h26
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altezza massima di ondulazione: max. 3/1 000 mm
3. Le esclusioni a norma del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e l’esenzione a norma del paragrafo 2 sono subordinate alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (140) (codice doganale dell’Unione).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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