Art. 5
Ruoli svolti nell’ambito della comunicazione delle informazioni
In vigore dal 9 apr 2021
Ruoli svolti nell’ambito della comunicazione delle informazioni
1. I centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l’«Agenzia») o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici, denominati «originatori» delle comunicazioni, inviano le informazioni in Eurosur.
2. Il titolare dei quadri situazionali, denominato «titolare», è il destinatario delle comunicazioni ed è responsabile del loro trattamento conformemente alle norme applicabili.
3. Le informazioni comunicate in Eurosur possono provenire dalle fonti nazionali di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 o dalle fonti proprie dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:581:oj#art-5