Art. 35
Comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur
1. È istituito, in seno all’Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur («comitato di accreditamento»).
2. In merito all’accreditamento di sicurezza di Eurosur, il comitato di accreditamento, in qualità di autorità di accreditamento di sicurezza, è responsabile di:
a)
definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza per Eurosur che includa la componente europea;
b)
gli Stati membri riferiscono al comitato di accreditamento in merito all’accreditamento delle loro componenti nazionali, in modo da garantire che il comitato di accreditamento possa adottare le pertinenti decisioni in materia di interconnessione;
c)
adottare decisioni di accreditamento di sicurezza per la componente europea, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;
d)
approvare la documentazione rilevante relativa all’accreditamento di sicurezza;
e)
fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, all’Agenzia e agli Stati membri, in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza («SecOPs»), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;
f)
esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza, cooperando con l’Agenzia, gli Stati membri e la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;
g)
controllare l’attuazione delle misure di sicurezza in relazione all’accreditamento di sicurezza della componente europea effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza;
h)
avallare la selezione di prodotti e misure approvati e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire sicurezza per la componente europea di Eurosur e per l’interconnessione;
i)
approvare o, ove del caso, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, partecipare all’approvazione comune:
i)
dell’interconnessione della componente europea con le componenti nazionali,
ii)
dell’interconnessione delle componenti esterne a Eurosur,
j)
concordare con lo Stato membro interessato le procedure per il controllo dell’accesso;
k)
in base alle relazioni sui rischi di sicurezza, informare l’Agenzia della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi di sicurezza residui per una determinata decisione di accreditamento di sicurezza;
l)
effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
3. Nella strategia di accreditamento di sicurezza di cui al paragrafo 2, lettera a), il comitato di accreditamento stabilisce quanto segue:
a)
la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l’accreditamento della componente europea di Eurosur, e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;
b)
un processo di accreditamento di sicurezza per la componente europea con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l’approvazione;
c)
il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accreditamento;
d)
un calendario di accreditamento conforme all’attuazione delle norme di Eurosur, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l’evoluzione;
e)
i principi di accreditamento di sicurezza delle componenti nazionali da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;
f)
le disposizioni relative alla sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur.
4. Il comitato di accreditamento svolge i propri compiti in modo indipendente nel trattamento dei fascicoli, nell’esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell’organizzazione di riunioni.
Storico versioni
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