Art. 33
Applicazione di norme di sicurezza in Eurosur
In vigore dal 9 apr 2021
Applicazione di norme di sicurezza in Eurosur
1. Nel trattare i dati e le informazioni di Eurosur, ogni Stato membro e l’Agenzia provvedono affinché siano predisposti controlli, processi e piani di sicurezza, garantendo un livello di protezione che sia almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 e nella decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (16).
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l’Agenzia dell’adozione di norme di sicurezza nazionali rilevanti per Eurosur di cui al paragrafo 1.
3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare dati di Eurosur solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle corrispondenti norme in materia di sicurezza della Commissione.
4. L’equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.
5. Come parte dell’attuazione della componente europea di Eurosur, l’Agenzia sostiene il corrispondente scambio di comunicazioni di Eurosur e l’interconnessione delle componenti nazionali sia a livello non classificato che a livello classificato.
Storico versioni
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