Art. 32 · Governance della sicurezza dei dati di Eurosur

Art. 32

Governance della sicurezza dei dati di Eurosur

In vigore dal 9 apr 2021
Governance della sicurezza dei dati di Eurosur 1.   L’Agenzia garantisce la sicurezza generale di Eurosur, tenendo in debita considerazione la necessità di sorveglianza e integrazione dei requisiti di sicurezza in ciascuna componente di Eurosur. 2.   L’Agenzia è responsabile della sicurezza dei dati della componente europea. 3.   Ogni Stato membro è responsabile della sicurezza dei dati della propria componente nazionale. 4.   L’Agenzia e gli Stati membri garantiscono l’allineamento dei controlli, dei processi e dei piani, in modo che la sicurezza dei dati di Eurosur sia assicurata orizzontalmente ed efficacemente, sulla base di un processo globale di gestione dei rischi per la sicurezza. 5.   Le responsabilità per la sicurezza dei dati della componente esterna sono definite negli accordi, nelle intese e nei piani operativi che istituiscono il quadro situazionale specifico come stabilito all’. 6.   L’Agenzia adotta norme che stabiliscono i requisiti di sicurezza funzionale e i requisiti di garanzia di sicurezza per il controllo dell’accesso alle tecnologie che rendono sicuro Eurosur, e per il loro trattamento. 7.   Ogni Stato membro e l’Agenzia garantiscono che siano adottate le misure necessarie per conformarsi alle norme di cui al paragrafo 6, che siano documentati adeguati motivi per il soddisfacimento dei requisiti e per il controllo dei rischi, e che sia rispettato ogni eventuale requisito ulteriore relativo alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto della consulenza di esperti. 8.   Ogni Stato membro e l’Agenzia riportano in Eurosur ogni incidente di sicurezza che pregiudica la sicurezza dei dati in Eurosur nell’ambito delle comunicazioni relative alla qualità dei dati e alla qualità del servizio. 9.   Nel caso in cui la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati possa essere messa in pericolo dal funzionamento di Eurosur: a) l’Agenzia informa immediatamente i pertinenti centri nazionali di coordinamento; b) il direttore esecutivo dell’Agenzia può decidere di adottare ogni misura appropriata per porre rimedio alla situazione in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati, compresa la disconnessione di certi sistemi e reti dalla componente europea di Eurosur.
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