Art. 28 · Responsabilità tecniche dell’Agenzia

Art. 28

Responsabilità tecniche dell’Agenzia

In vigore dal 9 apr 2021
Responsabilità tecniche dell’Agenzia L’Agenzia è responsabile della gestione della componente europea, che comporta: a) la definizione di norme tecniche per l’interconnessione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature delle componenti nazionali e delle componenti esterne con quelle della componente europea; b) il processo di certificazione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature per la loro connessione ad Eurosur, in stretta cooperazione con le autorità responsabili; c) la gestione dei servizi dei sistemi e delle reti utilizzati dall’Agenzia per l’istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale e l’analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera; d) comunicazioni in merito al funzionamento, al servizio qualità e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera c), come previsto all’; e) la sicurezza dei dati della componente europea.
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