Art. 25
Gestione del quadro situazionale
In vigore dal 9 apr 2021
Gestione del quadro situazionale
Il titolare del quadro situazionale:
a)
tratta le comunicazioni ricevute;
b)
istituisce e aggiorna il livello «eventi» del quadro situazionale, genera e aggiorna gli eventi nel livello «eventi» del quadro situazionale e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;
c)
istituisce e aggiorna il livello «operazioni» del quadro situazionale in base alle relazioni sui mezzi propri e alle relazioni sui piani operativi;
d)
istituisce e aggiorna il livello «analisi» del quadro situazionale in base alle relazioni di analisi dei rischi e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;
e)
istituisce e aggiorna i collegamenti fra i vari elementi del quadro situazionale tenendo conto dei collegamenti contenuti nelle comunicazioni;
f)
gestisce l’accesso degli utenti al quadro situazionale e contribuisce alla sicurezza dei dati di Eurosur;
g)
trasmette le comunicazioni pertinenti e le informazioni necessarie ai titolari di altri quadri situazionali, in linea con il capo I;
h)
archivia e cancella le informazioni rilevanti in linea con la politica in materia di dati applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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