Art. 25 · Gestione del quadro situazionale

Art. 25

Gestione del quadro situazionale

In vigore dal 9 apr 2021
Gestione del quadro situazionale Il titolare del quadro situazionale: a) tratta le comunicazioni ricevute; b) istituisce e aggiorna il livello «eventi» del quadro situazionale, genera e aggiorna gli eventi nel livello «eventi» del quadro situazionale e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità; c) istituisce e aggiorna il livello «operazioni» del quadro situazionale in base alle relazioni sui mezzi propri e alle relazioni sui piani operativi; d) istituisce e aggiorna il livello «analisi» del quadro situazionale in base alle relazioni di analisi dei rischi e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità; e) istituisce e aggiorna i collegamenti fra i vari elementi del quadro situazionale tenendo conto dei collegamenti contenuti nelle comunicazioni; f) gestisce l’accesso degli utenti al quadro situazionale e contribuisce alla sicurezza dei dati di Eurosur; g) trasmette le comunicazioni pertinenti e le informazioni necessarie ai titolari di altri quadri situazionali, in linea con il capo I; h) archivia e cancella le informazioni rilevanti in linea con la politica in materia di dati applicabile.
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